1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi:
a) l'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, con riferimento anche agli interventi di riqualificazione;
b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero;
c) la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;
d) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
e) l'individuazione delle opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico;
f) la promozione dell'alta formazione e della ricerca;
g) la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi di architettura contemporanei;
h) la piena attuazione e valorizzazione del principio di accessibilità quale criterio progettuale.