Art. 3.

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono i seguenti obiettivi:

          a) l'incentivazione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, con riferimento anche agli interventi di riqualificazione;

          b) il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero;

          c) la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei bandi di una riserva a loro favore di parte dei rimborsi spese destinati ai concorrenti ritenuti meritevoli che non risultino vincitori;

          d) l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;

 

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          e) l'individuazione delle opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico;

          f) la promozione dell'alta formazione e della ricerca;

          g) la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi di architettura contemporanei;

          h) la piena attuazione e valorizzazione del principio di accessibilità quale criterio progettuale.